Art. 2.
(Abrogazioni e cessazione di efficacia di norme).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

          a) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

          b) la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia:

          a) l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

          b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, limitatamente alle disposizioni che attuano l'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, abrogato ai sensi del comma 1 del presente articolo.